Linee guida in materia di MICRO ATTIVITA’ DOMESTICHE ALIMENTARI
ai sensi del Reg. Ce 852/04 , Allegato II, Capitolo III
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione Abruzzo, in ossequio all’articolo 41 della Costituzione della Repubblica italiana che riconosce e favorisce la libertà dell’iniziativa economica privata e in attuazione del Reg. Ce 852/04 (all.01)
a) riconosce e tutela le micro attività domestiche alimentari in appresso denominate anche semplicemente MDA finalizzate alla conoscenza, diffusione e conservazione delle ricette tradizionali e dei prodotti tipici abruzzesi;
b) supporta le micro attività domestiche alimentari come libera espressione dell’iniziativa economica privata tesa a offrire nuove fonti di reddito all’imprenditore e nuove occasioni
occupazionali e in grado di costituire il seme per lo sviluppo di un’imprenditorialità solida e redditizia
2. Le presenti linee guida si applicano a tutte le Micro attività domestiche alimentari autorizzate sul territorio regionale e costituisce parte integrante dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata dagli Enti preposti.
Art.2
(Definizione delle micro attività domestiche alimentari)
1. La Microattività Domestica Alimentare (di seguito anche MDA) è una forma di attività del settore alimentare introdotta dall’Unione Europea con il Regolamento CE 852/2004, Allegato II, Capitolo III sull’igiene dei prodotti alimentari ed è definita un’attività produttiva esercitata individualmente all’interno della residenza della persona fisica , che ha come scopo la piccola produzione di beni alimentari, fabbricati secondo tradizione e ricette tipiche destinati alla vendita al minuto
Art.3
(Requisiti fiscali della micro attività domestica alimentare)
1. L’apertura di una micro attività domestica è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:
a) deve produrre un reddito annuale non superiore a 5000 (cinquemila euro);
b) il limite reddituale di cui alla lettera a) del presente articolo si calcola sottraendo dal totale delle ricevute emesse dall’esercente la MDA , l’ammontare delle spese documentate;
c) l’attività deve essere saltuaria e occasionale;
2. L’esercente la micro attività domestica alimentare deve obbligatoriamente rilasciare, per le finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, ad ognuno dei propri clienti , una ricevuta fiscale indicante , la descrizione dei prodotti acquistati, il prezzo unitario e l’ammontare totale.
3. Alla micro attività domestica che presenta i requisiti di cui alle lettere a), b), e c) elencate al comma 1 del presente articolo viene applicata la normativa fiscale prevista per le attività saltuarie d’impresa.
4. Il mancato rispetto dei requisiti previsti alle lettere a), b),c), e d) del presente articolo comporta per la MDA la perdita della qualifica di attività saltuaria e occasionale e ad essa viene applicata la normativa relativa alle attività continuative con l’obbligo di attribuzione di partita iva , iscrizione INPS, iscrizione CCIA e quanto altro stabilito dalle normative vigenti.
Art. 4
(Requisiti dell’immobile adibito allo svolgimento di una MDA)
1. L’ubicazione del sito di produzione deve coincidere con la residenza del titolare della micro attività domestica alimentare.
2. La cucina è parte integrante di locali adibiti a civile abitazione soggetti al rilascio di agibilità da parte del Comune Il requisito di agibilità si ottiene a seguito di asseverazione da parte di tecnico abilitato che ne certifica la rispondenza alle noreme igienico sanitarie (TU Edilizia DPR 380/01)
3. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dalle leggi e regolamenti nazionali e locali vigenti
4. Prima di avviare l’attività presso i locali all’uopo destinati, il titolare della MDA è tenuto alla presentazione di apposita segnalazione (SCIA) al Comune competente per territorio, ai sensi della normativa vigente
5. La SCIA deve altresi’ contenere:
• relazione del ciclo di lavorazione dei prodotti;
• autodichiarazione della elaborazione di un manuale di autocontrollo semplificato tale da garantire la tutela del consumatore e la capacità di gestione del rischio legato alla produzione e/o somministrazione di alimenti.
• dichiarazione delle giornate in cui effettua la lavorazione.
Art. 5
(Requisiti per l’esercizio dell’attività )
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di MDA la SCIA di cui al precedente articolo 4 deve contenere
• relazione del ciclo di lavorazione dei prodotti;
• autodichiarazione della elaborazione di un manuale di autocontrollo semplificato tale da garantire la tutela del consumatore e la capacità di gestione del rischio legato alla produzione e/o somministrazione di alimenti.
• dichiarazione delle giornate in cui effettua la lavorazione.
2. Il titolare dell’attività deve essere in possesso di attestato di idoneità in materia di igiene degli alimenti in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria di cui all’art. 14 L.283/1962
Art.6
(Requisiti delle materie prime e dei prodotti destinati alla somministrazione)
1. Le materie prime destinate alla preparazione dei prodotti finiti posti in vendita devono provenire, in prevalenza, dal territorio regionale abruzzese.
2. La MDA deve conservare la documentazione di acquisto secondo quanto prevede la normativa sanitaria e fiscale
3. I prodotti finiti devono essere confezionati nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste ed identificati tramite etichetta, riportante il nome e l’ubicazione dell’attività, gli ingredienti, il lotto e la data di scadenza, e le altre indicazioni di legge.
Art. 7
(Autorizzazioni e controlli)
1 Il Comune interessato al rilascio dell’autorizzazione, esegue la verifica della sussistenza dei requisiti di carattere tecnico-urbanistico e procede altresì, anche attraverso la competente Autorità Sanitaria, alla verifica dei requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti alla micro attività domestica alimentare .
2 L’Autorità Sanitaria competente effettua la vigilanza sull’attività secondo le periodicità previste dalla normativa vigente.
3 Il titolare della MDA ha l’obbligo di sottoporre la struttura dedicata al controllo ufficiale secondo il Reg. 882/2004 e linee guida della CSR/212 del 10 novembre 2016 e s.m.i.
4 Le Autorità competenti, hanno il potere di verificare , in qualsiasi momento, la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge
5 Accertata la carenza di uno dei requisiti viene imposta l’immediata chiusura della micro attività fino a quando il titolare della MDA non dimostri il ripristino dei requisiti previsti.
Art.8
(Albo regionale delle micro attività domestiche alimentari)
1. Allo scopo di monitorare a fini statistici l’entità delle mDA in ambito regionale, è istituito presso il Dipartimento Sviluppo economico, politiche del lavoro. Istruzione, ricerca e Università, l’Albo Regionale delle Micro attività domestiche alimentari .
2. L’iscrizione all’Albo Regionale avviene su domanda dell’interessato dopo aver acquisito la comunicazione della SCIA da parte del Comune competente.
3. In caso di perdita dei requisiti (art. 3 e 4 della presente legge ) il Comune segnala al competente Ufficio regionale che provvede alla sospensione dell’attività dall’Albo Regionale.
Art. 9
(Disciplina transitoria)
1. Entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BURA della presente disciplina gli esercenti l’attività riconducibile all’MDA ai sensi del Reg. Ce 852/2004 hanno l’obbligo di uniformare la propria posizione alla presente disciplina.
2. I Comuni entro 120 giorni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti alla presente disciplina.